Cronaca

Arzignano, proprietari di cani non raccolgono le deiezioni: sindaco esasperato

Il primo cittadino: "Finora ho usato il buon senso, adesso però si cambia: esiste un regolamento, va rispettato"

Il sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin ha perso la pazienza: "In questi giorni  ho avuto modo di notare come molti cittadini portino a spasso i loro cani senza raccoglierne le deiezioni. A tal proposito mi sono arrivate anche diverse segnalazioni dirette da parte dei cittadini.
L’atteggiamento di alcuni proprietari che non rispettano le regole, contribuisce a degradare l’immagine della città. Chiedo quindi un maggior senso civico ai proprietari degli animali. Ricordo a tal fine che esiste un regolamento di polizia municipale molto chiaro".

Il riferimento è all’articolo 41 del codice riguardante la “Tutela e controllo della popolazione canina”.
Finora i vigili urbani, dal momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (2011), hanno elevato appena tre sanzioni (di 200 euro ciascuna).
"Finora - spiega Gentilin - si è preferito applicare la logica del buonsenso e si è quindi cercato di sensibilizzare la cittadinanza prima di intervenire con spiacevoli misure ‘punitive’. Ora però la situazione impone un cambio di rotta, per una questione di civiltà, igiene, decoro e rispetto per il prossimo. Ogni proprietario di animale deve conoscere il regolamento e le sanzioni previste per chi non lo rispetta e assumersi le conseguenze di atteggiamenti scorretti”.

Ecco alcune parti salienti dell’articolo 41 del NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA (TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA)


Fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
In particolare:

1. Tutti i cani devono essere iscritti all’anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg. dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l’obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all’anagrafe canina e di provvedere all’applicazione del codice d’identificazione mediante microchip. Deve inoltre comunicare l’eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall’avvenimento. L’iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell’ ULSS o presso i veterinari privati.

2. E’ obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone,a cose e ad altri animali.

9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L’obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d’uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell’intero territorio comunale.


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